Cassazione: "Le richieste di Berlusconi sono stumentali e dilatorie"
L'istanza di trasferire i processi Ruby e Mediaset da Milano a Brescia sembra "ispirata da strumentali esigenze latamente dilatorie", piuttosto che "da reali e profonde ragioni di giustizia". Lo scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione, spiegando perché, il 6 maggio scorso, dissero no al trasferimento dei processi a Brescia. L'assunto secondo cui esistono "contesti deliberatamente persecutori o complottistici dell'intera autorità giudiziaria milanese", mossa nei riguardi di Berlusconi "da non dissimulati e biasimevoli intenti punitivi di segno politico" è un'"accusa infamante", che "colpisce un presupposto o una precondizione irrinunciabili della professionalità e dell'onorabilità del giudice, quali il dovere di imparzialità e l'indipendenza di giudizio".

L'istanza di trasferire i processi Ruby e Mediaset da Milano a Brescia sembra "ispirata da strumentali esigenze latamente dilatorie", piuttosto che "da reali e profonde ragioni di giustizia". Lo scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione, spiegando perché, il 6 maggio scorso, dissero no al trasferimento dei processi a Brescia. L'assunto secondo cui esistono "contesti deliberatamente persecutori o complottistici dell'intera autorità giudiziaria milanese", mossa nei riguardi di Berlusconi "da non dissimulati e biasimevoli intenti punitivi di segno politico" è un'"accusa infamante", che "colpisce un presupposto o una precondizione irrinunciabili della professionalità e dell'onorabilità del giudice, quali il dovere di imparzialità e l'indipendenza di giudizio".
Nel dettaglio, piazza Cavour, passando in rassegna "i singoli casi anomali illustrati nell'istanza di rimessione" precisa che "non può non anteporsi il generale rilievo del carente o modesto spessore persuasivo e della fragilità argomentativa dei sintomi di legittimo sospetto o, più esattamente, dei meri sospetti di parzialità coltivati dal senatore Berlusconi, nella strutturale assenza delle necessarie specifiche e gravi cause ambientali legittimanti l'insorgere di questi sospetti".
Nel dettaglio, piazza Cavour, passando in rassegna "i singoli casi anomali illustrati nell'istanza di rimessione" precisa che "non può non anteporsi il generale rilievo del carente o modesto spessore persuasivo e della fragilità argomentativa dei sintomi di legittimo sospetto o, più esattamente, dei meri sospetti di parzialità coltivati dal senatore Berlusconi, nella strutturale assenza delle necessarie specifiche e gravi cause ambientali legittimanti l'insorgere di questi sospetti".
UVEITE - "Non è dato comprendere – si legge nella sentenza n. 22112, depositata oggi, lunga 34 pagine – quale vistosa anomalia o pervicace grave lesione dei diritti di difesa dell'imputato possano ravvisarsi nell'attività accertatrice del concreto impedimento a comparire dell'imputato svolta da un normale Collegio giudicante, atteso che il semplice volontario ricovero ospedaliero dell'imputato, per una infermità segnalata in sé come non grave (congiuntivite, uveite), né oggettivamente impeditiva della partecipazione al processo, non può valere a dar luogo 'ipso iure' al differimento dell'udienza".
Gli ermellini, citando precedente giurisprudenza, ricordano che "in caso di dubbio sull'attendibilità del certificato medico o della non indifferibilità del volontario ricovero ospedaliero dell'imputato comprovante il suo impedimento a comparire, il giudice, prima di valutarne negativamente la sussistenza, è tenuto a disporre una visita fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza". Le visite fiscali in questione, dunque, come osservano i giudici di piazza Cavour, "sono state legittimamente ordinate dai due Collegi giudicanti nel corretto espletamento delle funzioni e al di fuori di qualsiasi preconcetta animosità verso il Senatore Berlusconi, i cui diritti sono stati pienamente rispettati con i disposti, nelle due sedi processuali, differimenti delle udienze". L'uveite che portò l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi al "volontario ricovero ospedaliero" e alla conseguente visita fiscale disposta dal pm Ilda Boccassini nel corso del processo Ruby non era soggettivamente impeditiva della partecipazione al processo, e non può valere a dar luogo al differimento dell'udienza". E ancora: "Non c'è nessuna seria ragione di sospetto di un generale clima di prevenzione" nei confronti di Silvio Berlusconi.
Gli ermellini, citando precedente giurisprudenza, ricordano che "in caso di dubbio sull'attendibilità del certificato medico o della non indifferibilità del volontario ricovero ospedaliero dell'imputato comprovante il suo impedimento a comparire, il giudice, prima di valutarne negativamente la sussistenza, è tenuto a disporre una visita fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza". Le visite fiscali in questione, dunque, come osservano i giudici di piazza Cavour, "sono state legittimamente ordinate dai due Collegi giudicanti nel corretto espletamento delle funzioni e al di fuori di qualsiasi preconcetta animosità verso il Senatore Berlusconi, i cui diritti sono stati pienamente rispettati con i disposti, nelle due sedi processuali, differimenti delle udienze". L'uveite che portò l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi al "volontario ricovero ospedaliero" e alla conseguente visita fiscale disposta dal pm Ilda Boccassini nel corso del processo Ruby non era soggettivamente impeditiva della partecipazione al processo, e non può valere a dar luogo al differimento dell'udienza". E ancora: "Non c'è nessuna seria ragione di sospetto di un generale clima di prevenzione" nei confronti di Silvio Berlusconi.
I giudici della Cassazione hanno infine concluso: "La corte d'appello non ha alcun obbligo normativo di sospendere 'sine die' il processo in corso di svolgimento e il delineato timore di compromissione dell'intero processo appare più una recondita aspettativa del senatore Berlusconi che un rischio effettivo di un simile esito, non fosse altro perché il giudice di merito è perfettamente in grado di prefigurarsi le conseguenze di un'eventuale annullamento dell'ordinanza reiettiva dell'impedimento dell'imputato e di valutare quali fonti probatorie possano restarne pregiudicate sul piano dell'utilizzabilità a fini decisori".